les guides au quotidien
Roma, 30 gennaio 2007
- Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- AI MINISTRI DEL GOVERNO ITALIANO
- ALLE COMMISSIONE PARLAMENTARI DI CAMERA E
SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
II GIUSTIZIA, VII CULTURA SCIENZA E ISTRUZIONE, X ATTIVITA’ PRODUTTIVA, COMMERCIO E TURISMO,
XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO.
L’Associazione Nazionale Guide Turistiche, associazione professionale che opera a livello nazionale che rappresenta guide turistiche abilitate ed autorizzate delle varie regioni italiane,
CONTESTA
la declassificazione e la deregolamentazione della professione di guida turistica, professione soggetta alla Direttiva 2005/36/CE e coperta fin dal 1994 dal sistema di riconoscimento dei titoli professionali e della formazione dalle precedenti direttive 89/48/CEE (DL.27/01/1992 n.115) e 92/51/CEE (DL.2/05/94 n.319 e successive modifiche Allegato C) in base alle quali, in Italia, sono stati riconosciuti titoli di guida turistica di altri paesi europei (recentemente anche di Paesi extraeuropei).
Poiché non sono state consultate l’ANGT, Associazione Nazionale Guide Turistiche, né le Organizzazioni Sindacali della categoria, ed è assolutamente ingiustificato ed inidoneo inserire una norma riguardante la disciplina di una professione in un decreto concernente tutt’altre materie come norma d’urgenza, mentre sono state già avanzate proposte per la stesura e l’approvazione delle linee guida previste dalla L.135/2001,
L’ANGT CHIEDE FORMALMENTE
CHE IL PUNTO 4 DELL’ART.10 , CAPO II° DEL DECRETO BERSANI II° CONCERNENTE LE PROFESSIONI TURISTICHE DI GUIDA TURISTICA E DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO
V E N G A S O P P R E S S O
MOTIVAZIONI
PREMESSA
Ai fini della tutela del cittadino che usufruisce delle prestazioni di guida turistica è basilare, come richiede oggi la normativa europea sulle professioni (Direttiva 2005/36/CEE) dimostrare di “sapere”, ma anche di “saper fare”.
Per questa ragione, il documento prEN 15565/agosto 2006 sulla formazione delle guide turistiche, approvato a livello europeo dal CEN[1] ha dato ampio spazio oltre che alle materie culturali anche a quelle professionalizzanti e specifiche della professione in oggetto: tecniche di comunicazione/guiding-skill e conoscenza approfondita del territorio di esercizio più lingue straniere.
Sempre per questa ragione, nel documento che ha lo scopo di individuare, sulla base della formazione specifica, la guida turistica professionista, è previsto un esame scritto e orale per poter acquisire il titolo professionale: (titolo di legge in molti Paesi dell’UE) Ciò vale, non soltanto per le guide turistiche nei Paesi dove la professione è regolamentata, bensì anche per tutte le guide turistiche degli altri Stati membri dell’UE.
Ancora prima che la Legge Quadro 217/83 all’art.11 definisse professione l’attività di guida turistica così come successivamente confermato dalla legge oggi vigente n. 135/2001 art.7 punto 5 e dalle conseguenti leggi regionali in materia, si evince la natura professionale dell’attività di guida turistica dalla sentenza n.369 Reg.D. 744/1951 del Consiglio di Stato che sancisce quale prova di abilitazione, “che tende all’accertamento di un requisito di capacità” l’esame superato dalle guide turistiche.
Pertanto, il possesso della laurea, così come previsto dal decreto che permette un accesso diretto all’esercizio della professione di guida turistica (anche se laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o archeologia o equipollente) non può essere in nessun caso abilitante, trattandosi di un titolo di studio e non di un titolo professionale.
Se tale disposizione fosse definitiva, proprio il laureato, fra coloro che iniziassero ora ad esercitare la professione di guida turistica, essendo soltanto in possesso di un titolo di studio che non copre le conoscenze multi-disciplinari necessarie all’esercizio della professione di guida turistica, ai sensi della normativa europea sul riconoscimento dei titoli e della formazione in altro Stato membro della UE, incontrerebbe delle difficoltà o dovrebbe sottostare ad un iter più complesso per ottenere tale riconoscimento. Infatti, non sono state accertate in nessun modo le sue capacità tecnico-professionali e la formazione relativa all’area specifica di esercizio, mentre l’esame di abilitazione accerta e comprova tali requisiti.
Molti soggetti da ora in poi si troverebbero in tale situazione, data la disoccupazione intellettuale e la diffusa erronea illusione che la “possibilità” di lavoro qualificato che offre l’esercizio di una professione sia in realtà un “posto” di lavoro assicurato.
Invece, fin dal 1993, con istanza rivolta al Ministro del Turismo On. Margherita Boniver, la scrivente associazione nazionale aveva richiesto di elevare per tutti il titolo di studio per l’esercizio della professione di guida turistica a livello universitario, dato che già allora la maggior parte di guide turistiche erano in possesso del titolo di laurea.
Tenuto conto che oggi accedono alla professione persone provenienti sia dai paesi dell’Unione Europea che extraeuropei, l’esame di abilitazione professionale è ancora più necessario di un tempo per garantire il possesso delle capacità tecniche, delle conoscenze necessarie, oi criteri di omogeneità e non discriminazione nella valutazione e verifica di tali requisiti. Si tratta di qualità e professionalità e non di contingentamento, inesistente.
CONSIDERATE
le ragioni sovraesposte, l’art.10, comma 4 del CAPO II del decreto Bersani 2 sulle liberalizzazioni:
- non risponde alla tutela del cittadino, alla citata tutela del consumatore, alla tutela dell’immagine dei beni culturali e ambientali del nostro Paese e alla loro corretta presentazione e fruizione;
- annulla completamente la sana concorrenza tra i professionisti abilitati e operanti in Italia con la conseguenza che, a causa della futura inadeguatezza dei professionisti locali, ogni sedicente guida proveniente da qualsiasi parte del mondo avrà libero campo per sostituirsi ad essi. Di conseguenza si avrà un mancato incasso degli introiti fiscali e contributivi derivanti dall’attività di guida turistica, sia a livello nazionale che regionale e degli enti locali poiché tali introiti saranno percepiti dal Paese estero di provenienza del gruppo;
- non favorisce lo sviluppo di attività economiche, semmai si ha come risultato la non produttività economica dell’attività di guida turistica. I professionisti abilitati e operanti in Italia dovranno cercarsi un altro lavoro in quanto verrà accentuata una situazione di precariato in una attività che già di per sé si configura quale saltuaria e precaria priva di qualsiasi copertura sanitaria, con danno in particolare per i giovani che iniziano la professione;
- crea una sempre più frequente occasionalità delle prestazioni, situazione che consente al soggetto di non richiedere il numero di partita IVA, ciò che facilita sicuramente la possibilità di lavoro al nero in questo campo, anche da parte di persone che già beneficiano di una situazione di lavoro dipendente.
L’ANGT CHIEDE
Immediata audizione ai Ministri competenti e alle Commissioni Permanenti II GIUSTIZIA, VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE, X ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO, XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO
IL PRESIDENTE DELL’ANGT
Marcella Bagnasco